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Il mantenimento per i figli stabilito in sentenza di divorzio prescinde dalla dimostrazione dello stato di bisogno e va comunque versato. Tribunale di Verona, sent. 1 marzo 2019.

Venerdì, 22 Marzo 2019
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
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Si ringrazia l'Avv. Lorenzo Ferraresi del Foro di Verona per l'interessante segnalazione e per la massima.
Qualora venga disposta una sentenza di divorzio con specifiche indicazioni sulle somme da versare a titolo del mantenimento dei figli, a nulla valgono le giustificazioni dell'obbligato che omette il pagamento. Lo stesso è comunque tenuto al pagamento a prescindere dallo stato di bisogno ed inoltre avrebbe ben potuto modificare le condizioni di divorzio stesse qualora avessew avuto contrazione della propria capacità economica in seguito alla sentenza. Così, nelle motivazioni, a sostegno della decisione, il Tribunale di Verona offre un'attenta disamina della nuova fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p., introdotta -in ossequio al principio di riserva di codice già espresso nella L. 23 giugno 2017 n. 103- dal d.lgs. 1 marzo 2018, la quale, quantomeno negli intenti del legislatore (vi sono infatti alcune problematiche applicative, già rilevate anche Suprema Corte - cfr. Relazione 32/18 dell'ufficio del massimario della corte di cassazione), avrebbe dovuto sostituire le figure delittuose di cui agli artt. 12 sexies  L. 898/1970 e 3 L. 54/2006. Nel caso trattato dal Tribunale di Verona, la condotta dell'imputato, commessa sotto la vigenza dell'art. 12 sexies predetto, è stata riqualificata nella nuova fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p. Un altro argomento affrontato nel provvedimento di cui si discute, è quello relativo alla questione dell'asserita (da parte della difesa dell'imputato) impossibilità di corrispondere gli importi stabiliti dal giudice civile per il mantenimento dei figli. A tale riguardo, la sentenza approfondisce l'argomento specificando non solo che  il delitto si configura "per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, prescindendo dalla prova della stato di bisogno dell'avente diritto" ma anche che "le dedotte difficoltà economiche non hanno trovato un corrispondente epilogo decisorio in un provvedimento giudiziario; del resto neppure consta che il prevenuto abbia chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio (e quindi una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento), cosa che certamente avrebbe fatto se veramente si fosse trovato in una effettiva e documentabile difficoltà economica". Tale ultima circostanza, sotto il profilo penalistico, appare rilevante in quanto consente di ritenere integrato anche l'elemento soggettivo del reato tanto è vero che il Tribunale, poche righe più sotto, aggiunge "sembra invece possa affermarsi che il mancato pagamento è il frutto di una precisa scelta dell'imputato". 
Ultimo, ma non meno rilevante, elemento di interesse di questo provvedimento riguarda la questione concernente il danno derivante dal reato. Il Tribunale infatti specifica che "va tuttavia precisato che il pregiudizio patrimoniale risarcibile, contrariamente a quanto sempre ritenere la difesa di parte civile, è unicamente, quello diverso ed ulteriore rispetto alle somme oggetto del contributo al mantenimento riconosciute dal Tribunale civile e non versate, atteso che in ordine a queste ultime la persona offesa dispone già di un titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza di divorzio (titolo che non può essere "duplicato" con altra pronuncia di condanna per il medesimo petitum)."

 

 

 

autore: Zadnik Francesca