Il minore che accetta con beneficio diventa erede anche se non compila l'inventario. Cass. 16 novembre 2018 n° 29665
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Il ricorrente, ancora minorenne, aveva ereditato dal padre un immobile, la madre aveva accettato per suo conto l'eredità con beneficio di inventario senza peraltro procedere alla redazione dello stesso. Pochi mesi dopo il compimento della maggiore età, il ragazzo procedeva alla formale rinuncia dell'eredità, salvo poi mutare il suo intento e reclamare l'immobile. Il ricorrente perdeva in entrabi i gradi di merito: in particolare ad avviso dei giudici di appello, il minore poteva accettare l'eredità solo con beneficio di inventario, con la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età può alternativamente procedere alla redazione dell'inventario, entro un anno, ovvero lasciarsi decadere dal beneficio non provvedendo a tanto, e divenendo quindi erede, oppure può rinunciare all'eredità. La Suprema Corte però non condivide tale assunto e con dettagliata motivazione conclude che una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa in virtù del sopra richiamato principio dell'irretrattabilità della accettazione ereditaria, la possibilità di una successiva rinuncia.
autore: Fossati Cesare
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