L'effetto impeditivo al coacquisto si verifica solo se i beni sono effettivamente personali. Corte di Cassazione, 24 ottobre 2018 n. 26981
La Corte ribadisce la validità dei principi espressi nel precedente delle SS.UU., sentenza n. 22755 del 28/10/2009: non basta la dichiarazione resa in occasione dell'atto di acquisto dal coniuge non acquirente ai fini dell'esclusione del coacquisto.
Dall'atto deve risultare una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nell'art. 179 c.c., comma 1; e l'effetto limitativo della comunione si produce solo ai sensi delle lett. e), d) ed f) , vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali.
L'intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando assuma il significato di un'attestazione di fatti. Non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione.
editor: Fossati Cesare
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