I beni acquistati con denaro non tracciabile rientrano in comunione legale. Cass. 24 ottobre 2018 n° 26981
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Oggetto del contendere era un immobile che, all'atto dell'acquisto, era stato dichiarato di esclusiva proprietà del marito mediante dichiarazione della moglie che confermava in sede di rogito che i denari per l'acquisto provenivano dal patrimonio personale del coniuge. Tale dichiarazione non viene ritenuta sufficiente, in quanto suscettibile di prova contraria in sede di giudizio: nella fattispecie era stato utilizzato del denaro contante che non era stato possibile in alcun modo tracciare come proveniente dalla vendita di un bene qualificabile come personale. Ne discende dunque che il bene acquistato con tale somma è da considerarsi ricompreso nella comunione legale.
editor: Fossati Cesare
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