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Non sono mai ripetibili le spese sostenute in costanza di matrimonio, presumendosi donazione indiretta fra i coniugi. Cass. del 4 ottobre 2018 n. 24160

Giovedì, 4 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Legittimità
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Dopo i lavori di ristrutturazione di alcuni immobili in costanza di matrimonio e dopo aver deciso di portare a reddito gli stessi concedendoli in locazione a terzi, fra i due coniugi interveniva la separazione.
Secondo la Cassazione al coniuge che aveva acquistato gli immobili interamente con proprie risorse spetta solo il rimborso delle spese di ristrutturazione sostenute dopo la separazione e non le intere somme sborsate. Per le spese effettuate prima della separazione, infatti, precisa la Cassazione, si presume che vi sia sempre stata una donazione indiretta fra i coniugi, dato l'accordo raggiunto fra i due sia per l'acquisto di immobili sia perla loro ristrutturazione. Sarà compito del giudice del merito individuare quali spese saranno ripetibili e quali no.

autore: Zadnik Francesca