Non sono mai ripetibili le spese sostenute in costanza di matrimonio, presumendosi donazione indiretta fra i coniugi. Cass. del 4 ottobre 2018 n. 24160
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Dopo i lavori di ristrutturazione di alcuni immobili in costanza di matrimonio e dopo aver deciso di portare a reddito gli stessi concedendoli in locazione a terzi, fra i due coniugi interveniva la separazione.Secondo la Cassazione al coniuge che aveva acquistato gli immobili interamente con proprie risorse spetta solo il rimborso delle spese di ristrutturazione sostenute dopo la separazione e non le intere somme sborsate. Per le spese effettuate prima della separazione, infatti, precisa la Cassazione, si presume che vi sia sempre stata una donazione indiretta fra i coniugi, dato l'accordo raggiunto fra i due sia per l'acquisto di immobili sia perla loro ristrutturazione. Sarà compito del giudice del merito individuare quali spese saranno ripetibili e quali no.
autore: Zadnik Francesca
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