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Il danno tanatologico non è risarcibile iure hereditatis - Cass. Civ. 13.07.18 n° 18555

Venerdì, 31 August 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
cass. Civ. 13.07.18 n° 18555 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ricorrevano in Cassazione la madre ed il fratello di una persona deceduta sul colpo in un sinistro stradale a fronte del rigetto del riconoscimento iure hereditatis del danno da morte del congiunto . Sostengono  la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., 2, 3, 13, 22, 27, 32, Cost., poiché la corte di appello avrebbe errato nel negare il danno da perdita della vita, a sua volta massima espressione del diritto alla salute, quale riconosciuto, a titolo ereditario, da parte della giurisprudenza, distintamente da quello morale catastrofico, anche in ipotesi di morte istantanea. La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis".

autore: Fossati Cesare