Non sono mai ripetibili le spese sostenute in corso di matrimonio per i bisogni della famiglia e dei figli. Cass. del 7 maggio 2018 n. 10927.
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Rigettato il ricorso di un uomo che chiedeva il rimborso delle spese sostenute per le utenze e le tasse degli anni in cui era stato sposato con la moglie. La Cassazione infatti ribadisce che, "per le spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cass. n. 10942/2015, n. 18749/2004)."
editor: Zadnik Francesca
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