In tema di spese straordinarie per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la mancata preventiva concertazione tra i genitori, pur prevista negli accordi di divorzio, non esclude di per sé il diritto al rimborso della quota di spettanza del genitore che non le ha sostenute, qualora il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la rispondenza della spesa all’interesse del figlio, la sua concreta utilità ai fini dell’acquisizione di una professionalità spendibile sul mercato del lavoro e la sostenibilità dell’esborso in rapporto alle condizioni economiche di entrambi i genitori, restando escluso un potere di veto immotivato del genitore dissenziente.
Nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., in mancanza di una espressa previsione di decadenza o di nullità, è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del ricorso e della comparsa di risposta e fino alla pronuncia dell’ordinanza decisoria, restando rimessa al giudice la valutazione della rilevanza e decisività dei documenti prodotti, senza che possa farsi applicazione analogica delle preclusioni proprie del rito ordinario.
Spese straordinarie per il figlio maggiorenne - Ammissibilità delle produzioni documentali nel rito sommario – Rif. Leg. artt. 147, 148, 315 - bis, 337-septies, 337-ter cod. civ.; artt. 112, 183, 187, 188, 189, 345, 346, 360, 702-bis c.p.c.