Efficacia ordinanza presidenziale per spese baby-sitter fino alla sentenza di separazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2026 n. 310
Venerdì, 9 Gennaio 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Mantenimento dei figli
| Spese ordinarie e straordinarie
In sede di separazione giudiziale, l’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., che dispone la ripartizione paritaria delle spese per baby sitter sostenute per il figlio minore, costituisce titolo esecutivo immediatamente efficace e vincolante fino alla sua sostituzione o conferma da parte della sentenza definitiva del giudizio separativo.
La sentenza che modifichi tale statuizione (disponendo l’autonomo pagamento da parte di ciascun genitore durante i rispettivi periodi di collocazione del minore), ancorando gli effetti modificativi alla data di pubblicazione del provvedimento e compensandoli con l’aumento del contributo mensile di mantenimento, ne conferma implicitamente l’efficacia per il periodo antecedente, consentendo l’azione di recupero giudiziale delle quote non versate dalla controparte in tale intervallo.
Ripartizione spese straordinarie - Spese baby sitter - Sentenza separazione - Efficacia provvisoria - Ordinanza presidenziale - Titolo esecutivo - Decorrenza modifica - Decreto ingiuntivo spese pregresse – Rif. Leg. artt. 132, 360, comma 1, nn. 3 e 5, e 708 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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