No all’accollo delle utenze della casa familiare al genitore già obbligato al versamento di un cospicuo assegno di mantenimento in favore dei figli minori. Corte d’Appello di Lecce, Ord 5 febbraio 2026

La nota di Jessica Scrascia a questa pagina

Mercoledì, 11 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Lecce
C.d.A. Lecce , ordinanza 5.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che l’assegno di mantenimento è volto ad assicurare il contributo del genitore non affidatario agli esborsi occorrenti per la soddisfazione dei bisogni ordinari del figlio “… certi nel loro costante e prevedibile ripetersi”, quali, a mero titolo esemplificativo, spese per vitto, abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, spese medico-farmaceutiche di modesto importo, nonché spese occorrenti per l’approvvigionamento idrico, elettrico e di combustibile indispensabili per garantire il comfort dell’abitazione proprio ai minori nel cui interesse esclusivo l’assegnazione è pronunciata, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

Ne consegue che, pure a voler prescindere dall’osservazione dell’arbitrarietà della spesa, appare ridondante l’accollo del totale costo delle utenze domestiche al genitore non assegnatario della casa familiare in aggiunta alla previsione di un cospicuo assegno di mantenimento, già destinato ad una parziale contribuzione ad esse.

 

Cfr. Cassazione civile sez. I, 10/07/2023, n. 19532.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.

Contributo al mantenimento dei figli minori – Spese straordinarie – Utenze domestiche – Proporzionalità e Adeguatezza – Prevedibilità / Imprevedibilità delle spese

Per ogni più ampio dettaglio si rimanda alla Nota dell’avvocato Jessica Scrascia a questa pagina

editor: Fossati Cesare