La mera disoccupazione non scrimina la condotta di chi viene meno agli obblighi di assistenza familiare. Corte d'Appello penale di Cagliari, 12 marzo 2018
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ipotesi introdotta dall'art. 3 legge 54/2006.
La condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'assegno posto a carico dell'onerato a titolo di mantenimento della prole minore di età, deve consistere in una - nel caso di specie indimostrata - situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto, la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull'asserzione del mero stato di disoccupazione. Occorre la prova, incombente sull'imputato, di essersi trovato, per tutto il periodo nel quale si sono reiterate le inadempienze, in una situazione di incapacità economica assoluta di far fronte all'obbligazione.
Deve, pertanto, trattarsi - come detto - di una situazione di radicale mancanza di mezzi finanziari sì da escludere qualunque incolpevole margine di scelta per l'agente, di modo che la responsabilità non è esclusa dall'incapacità di adempiere ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente.
autore: Fossati Cesare
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