Le difficoltà nei rapporti padre-figlio vanno superate con interventi specialistici per attuare l'effettivo diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Trento 25 settembre 2017
Giudizio di divorzio. Opposte domande in ordine alla prevalente collocazione del figlio minore ed ai conseguenti oneri economici anche quanto alla figlia maggiorenne. Il padre lamentava che la moglie non era in grado di accudire il figlio.Dall'audizione del minore effettuata dal Servizio di Psicologia Clinica dell'APSS, emergeva in termini chiari e univoci: l'apprezzamento per la convivenza con la madre, un quadro preoccupante del rapporto con il padre, valutabile in termini di disciplina dell'esercizio del diritto di visita paterno.Dalle dichiarazioni rese dal figlio il Tribunale desume, oltre ad un improprio coinvolgimento del minore nel conflitto coniugale, anche un suo apprezzabile disagio nella frequentazione paterna.Il recupero del rapporto padre-figlio corrisponde certamente all'interesse ad una effettiva bigenitorialità e pertanto, anche in forza di quanto emergente dalla giurisprudenza CEDU (v. sentenza 9.1.2013, n. 25704), il Tribunale, nell'auspicare che il ricorrente acceda volontariamente ad un sostegno specialistico in grado di aiutarlo a superare le attuali criticità, ritiene opportuno affidare al Servizio Sociale il compito di favorire il rapporto padre-figlio mediante l'adozione delle iniziative ritenute più opportune a tal fine, attribuendogli l'incarico di individuare modi e tempi di una graduale ripresa della frequentazione più rispondenti all'interesse del minore e di provvedere all'effettivo svolgimento degli incontri padre-figlio.
Dall'audizione del minore effettuata dal Servizio di Psicologia Clinica dell'APSS, emergeva in termini chiari e univoci: l'apprezzamento per la convivenza con la madre, un quadro preoccupante del rapporto con il padre, valutabile in termini di disciplina dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Dalle dichiarazioni rese dal figlio il Tribunale desume, oltre ad un improprio coinvolgimento del minore nel conflitto coniugale, anche un suo apprezzabile disagio nella frequentazione paterna.
Il recupero del rapporto padre-figlio corrisponde certamente all'interesse ad una effettiva bigenitorialità e pertanto, anche in forza di quanto emergente dalla giurisprudenza CEDU (v. sentenza 9.1.2013, n. 25704), il Tribunale, nell'auspicare che il ricorrente acceda volontariamente ad un sostegno specialistico in grado di aiutarlo a superare le attuali criticità, ritiene opportuno affidare al Servizio Sociale il compito di favorire il rapporto padre-figlio mediante l'adozione delle iniziative ritenute più opportune a tal fine, attribuendogli l'incarico di individuare modi e tempi di una graduale ripresa della frequentazione più rispondenti all'interesse del minore e di provvedere all'effettivo svolgimento degli incontri padre-figlio.
editor: Fossati Cesare
|
Giovedì, 10 Settembre 2026
Divisione ereditaria e pregiudizialità - Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 2026 ... |
|
Giovedì, 10 Settembre 2026
Compenso professionale - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 2 settembre 2026, n. ... |
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Successione di cittadino statunitense e rinvio alla legge italiana per gli immobili ... |
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Elusione del provvedimento civile e condotte fraudolente o simulate - Cass. Pen., ... |



