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Si debbono concordare previamente tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, soprattutto se c'è grande conflittualità fra i genitori. Cass. ord. del 23 ottobre 2017 n° 25055

Cass. ord. del 23 ottobrfe 2017 n° 25055 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo la Corte, non corrisponde a realtà che il decreto impugnato incontri un limite nelle censure rivolte alla decisione di primo grado, in quanto, trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio, ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati, secondo cui il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 cod. civ. ed oggi dall'art. 337-ter, con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi. Pertanto, data la grave conflittualità esistente, tale decisione è stata assunta proprio eperchè avesse effetto deflattivo sulle possibili azioni giudiziarie che avrebbero potuto insorgere fra le stesse. La ricorrente sarà tenuta a concordare tutte le spese con il coniuge.


editor: Zadnik Francesca