Nel giudizio di opposizione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si può disporre direttamente di affido e mantenimento. Trib. Prato 27 luglio 2017.
La coppia aveva avuto una breve relazione dalla quale era nata una bambina. La donna aveva denunciato l'uomo per il comportamento violento tenuto nei suoi confronti, dal quale era scaturito il procedimento penale: il padre peraltro intendeva riconoscere la figlia, darle il suo cognome e frequentarla e la madre si opponeva. Il Tribunale condivide il principio ormai consolidato è che dal riconoscimento non deve derivarne un beneficio per il figlio, rilevando solo l'esclusione di un qualsiasi motivo grave e irreversibile che potrebbe compromettere lo sviluppo psicofisico del minore (Cass. Civ. n. 2878/2005 e Cass. Civ. n. 4/2008), fattispecie che non era stata dimostrata nel caso, anzi il padre mostrava una buona interazione con la figlia. Contestualmente alla pronuncia sul consenso al riconoscimento nell'interesse della minore il Tribunale ha adottato i provvedimenti opportuni di affidamento e mantenimento, in maniera conforme a quanto disposto dall'art. 250 IV comma c.c. stabilendo che l'assunzione dei diritti e dei doveri non è subordinata al riconoscimento.
editor: Fossati Cesare
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