inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Non basta la presenza di una malattia psichiatrica in capo al testatore per poter annullare il testamento. Cass. 19 maggio 2017, n. 12691

Venerdì, 14 Luglio 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. sez. II ord. 19 maggio 2017 n 12691 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La scheda testamentaria era stata redatta da soggetto affetto da malattia psichica, ma la CTU aveva concluso per la mancata dimostrazione, alla luce delle risultanze istruttorie disponibili, dello stato di incapacità di intendere e di volere della medesima al momento della stesura del testamento.

La Cassazione ribadisce il principio che la capacità di intendere e volere del testatore costituisce la regola e che spetta a chi sostenga il contrario darne prova.

In presenza di contenuto del testamento coerente e sensato, conforme a desideri e affetti già manifestati, con testimonianze che confermano buona lucidità per lungi periodi, una consulenza psichiatrica singola e un procedimento per la dichiarazione di interdizione mai conclusosi non sono sufficienti per dimostrare l'incapacità di intendere e di volere del testatore.

 

autore: Fossati Cesare