Il giudice può prevedere anche d'ufficio l'ammontare dell'assegno di mantenimento. Cass. ord. 14 giugno 2017 n° 14830
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Dopo il reclamo in Corte di Appello avverso il provvedimento del giudic in sede di separazione in merito all'obbligo imposto ad un padre al pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vivevano i figli, seppur in contumacia della reclamata, il giudice territoriale disponeva d'ufficio l'aumento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento di cui era onerato l'uomo, determinandolo da 600,00.= ad 800,00.=
Tale disposizione, impugnata con ricorso per Cassazione dallo stesso, non va però considerata ultrapetitoria, in quanto, per costante
giurisprudenza di legittimità, e secondo la Suprema Corte anche nel caso di specie, i provvedimenti necessari alla tutela
degli interessi morali e materiali della prole, qual è l'attribuzione e
la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio dal giudice essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.
autore: Zadnik Francesca
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