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Non sussiste un obbligo di concertazione preventiva alla spesa straordinaria per il figlio fra gli ex coniugi, ma il dissenso deve essere espresso e motivato. Cass. Ord. n° 4753 del 23 febbraio 2017.

Cass. Ord. n° 4753 del 23 febbraio 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La giurisprudenza più recente non ritiene sussista, a carico del genitore collocatario di figlio minore, un obbligo a concordare con il non collocatario decisioni da assumere per le spese straordinarie, anche mediche, che interessano il figlio. Ciò però non significa  che l'altro sia tenuto a sostenere ogni richiesta dell'ex coniuge per le spese straordinarie della prole. Se il genitore non collocatario non ritiene necessaria quella spesa, per motivazioni che appaiono corrette e motivate in giudizio, allora non è tenuto a sostenerle.
Nella specie, un padre aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla moglie con la richiesta di rimborso per spese odontoiatriche della figlia. Il tribunale accoglie le motivazioni dell'uomo,che si era opposto al rimborso perchè,con la propria assicurazione, avrebbe potuto garantire quelle stesse cure alla figlia, senza dover sborsare denaro. La motivazione dell'uomo appare corretta e congrua e viene confermata anche dalla Suprema Corte.

editor: Zadnik Francesca