La domanda di assegno è ammissibile anche dopo la sentenza di divorzio. Corte di Cassazione, 1 febbraio 2016 n. 1863
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Divorzio pronunciato all'estero senza riconoscimento economico – richiesta di assegno di divorzio formulata in Italia – Trib. Firenze: domanda inammissibile.
Appello e Cassazione: domanda connessa ma autonoma e ammissibile anche in seguito a passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.
autore: Fossati Cesare
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