Anche nelle cause di separazione e divorzio sussiste l'onere di contestazione a carico delle parti. - Cass. Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191
Mercoledì, 27 Febbraio 2008
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
- Obbligo di
contestazione -
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un
onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa
utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del
relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto.
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