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Anche nelle cause di separazione e divorzio sussiste l'onere di contestazione a carico delle parti. - Cass. Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191

- Obbligo di contestazione -
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto.

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