In assenza di prole, il coniuge separato occupante sine titulo è tenuto a rilasciare la casa familiare di proprietà dell’altro. Tribunale di Civitavecchia, sent. 29 aprile 2026

Tribunale Civitavecchia, Sent., 29/04/2026, n. 559 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, in assenza di figli, il titolo che giustifica la disponibilità dell’immobile, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante e, in questo caso, il giudice non può adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Pertanto, non essendo, il coniuge non proprietario della casa familiare, titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento di natura atipica, o in termini di detenzione qualificata, qualora, con l'autorizzazione data ai coniugi a vivere separati, venga meno il titolo che giustifica la co-detenzione dell'immobile, il coniuge non proprietario è tenuto a rilasciare l’immobile, senza che possano rilevare questioni legate alla opportunità - in difetto di un diritto riconosciuto - di tutelare soggetti diversi dai figli minori o questioni economiche relative alle parti.

Peraltro in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus non abbia allegato la necessità di un utilizzo.

 

Rif. Leg. Artt. 151, 337-sexies c.c.

Diritto di godimento della casa familiare – Detenzione qualificata – Separazione – Autorizzazione a vivere separati – Rilascio dell’immobile – Danno da occupazione sine titulo – Prova

editor: Fossati Cesare