La domanda di addebito è inammissibile se non contiene le ragioni della richiesta. - Cass. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12763
- Domanda di addebito -
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo
proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, presupponendo
l'iniziativa di parte, soggiacendo alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, avendo una
causa petendi (violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni
giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) e un
petitum (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al
mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della
domanda di separazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle ragioni della richiesta di
addebito, attraverso la formulazione di una riserva di successiva precisazione delle ragioni stesse,
rende inabissabile la domanda.
editor:
|
Domenica, 30 Agosto 2026
Spese di lite |
|
Domenica, 28 Giugno 2026
La moglie che non ha diritto all’assegno divorzile è tenuta alla restituzione ... |
|
Mercoledì, 24 Giugno 2026
Rinvio pregiudiziale alla Corte per gli effetti della revoca dl consenso fra ... |
|
Sabato, 16 Maggio 2026
In assenza di prole, il coniuge separato occupante sine titulo è tenuto ... |



