La domanda di divorzio non è cumulabile con domande per le quali è previsto il rito ordinario. - Cass. sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828
- Cumulo di
domande -
L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande
soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36),
così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da
riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione
di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest
'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte
alla restituzione dell'anello di fidanzamento).
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