Non è censurabile la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni di una CTU. - Cass. sez. I, 4 maggio 2009, n. 10222
- Consulenza tecnica d'ufficio
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Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem"
le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di
condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa,
tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d
'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso
esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari
passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un
sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.
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