Il giudice della separazione non ha competenza in materia di restituzione di spese condominiali. - Cass. sez. I, 19 settembre 2005, n. 18476
Lunedì, 19 Settembre 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
- Competenza -
Qualora un coniuge, facendo espresso riferimento e richiamo al provvedimento temporaneo e
urgente di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge, adottato nella sede presidenziale del
giudizio di separazione personale, richieda il rimborso di quanto da lui spontaneamente e
consapevolmente corrisposto a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, nonché a titolo di
imposte e tasse, la domanda che così viene proposta mira a esercitare un diritto che in detta
situazione trova il suo presupposto, onde si è al di fuori dell'ambito del giudizio principale di
separazione ex articolo 706 e seguenti del Cpc o del giudizio per la modifica delle conseguenti
statuizioni ex articolo 710 del Cpc, considerato che siffatta domanda non presenta dirette connessioni
con quelle statuizioni e attiene, piuttosto, alla sorte degli oneri sopra indicati, cosicché, pur
trattandosi di abitazione familiare di coniugi in regime di separazione, la competenza del giudice
determinata secondo le regole comuni non trova deroga in favore del giudice competente per la
separazione o del giudice competente per la modifica dei relativi provvedimenti.
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