Anche nel rito camerale è ammissibile l'appello incidentale. - Cass. sez. I, 13 aprile 2005, n. 7696
Mercoledì, 13 Aprile 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
Nel giudizio di appello da
svolgersi con il rito della camera di consiglio (nella specie: appello in tema di separazione
personale dei coniugi) è consentita la proposizione dell'appello incidentale con la presentazione di
una memoria da depositarsi, al più tardi, nella prima udienza. (Nella specie la sentenza di secondo
grado, cassata dalla Suprema Corte in applicazione del principio sopra esposto, aveva ritenuto
inammissibile l'appello incidentale perché era stato proposto nella prima udienza e non, come prevede
l'articolo 343 del Cpc, all'atto della costituzione in cancelleria nel termine perentorio di 20 giorni
di cui all'articolo 166 del codice di procedura civile).
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