L'appello nel giudizio di separazione deve essere trattato con il rito camerale. - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196
Venerdì, 7 Marzo 2008
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
Ai sensi
dell'art. 23 della legge 74/1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato
con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo alla
decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere
depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del codice di
procedura civile, con la conseguenza che l'appello proposto con citazion, anziché con ricorso, può
ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se
il relativo atto risulti depositato nel rispetto di detto termine.
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