La concessione di usufrutto a titolo di mantenimento divorzile costituisce valido presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità. - Cass. sez. I, 12 novembre 2003, n. 17018
- Presupposti e decorrenza -
Qualora per decisione del
tribunale, o per accordo dei divorziandi, sottoposto dal tribunale a necessaria verifica, sia stata
determinata una forma di assegno di divorzio la cui erogazione non abbia a cessare per il decesso
dell'obbligato (nella specie usufrutto su un immobile donato alla figlia nata dal matrimonio)
nondimeno deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno di cui
all'articolo 5 della legge sul divorzio, per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso
con il superstite, alla sua ripartizione, tale permanente erogazione non rilevando in alcun modo
sull'an debeatur del credito ma solo sulla misura della quota.
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