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Può essere sempre richiesto con il procedimento di revisione un assegno divorzile anche se non previsto nella sentenza di divorzio. - Cass. sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2198

- Presupposti -
Il deterioramento delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi che consente il riconoscimento dell'assegno bene può verificarsi anche dopo il divorzio, potendo un assegno di divorzio, non concesso precedentemente essere riconosciuto in sede di modifica delle condizioni del pronunciato divorzio. È irrilevante, pertanto, al, fine di escludere il diritto all'assegno, che solo a distanza di 6 anni dalla data della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle more del giudizio sui provvedimenti di natura patrimoniali conseguenti alla prima decisione, sopravvenga una situazione di bisogno di uno dei coniugi.

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