Anche la decisione sulla revisione dell'assegno divorzile passa in giudicato. - Cass. sez. I, 2 novembre 2004, n. 21049
- Assegno di mantenimento -
Attribuito, con la sentenza di divorzio, in favore di uno degli ex coniugi, un assegno di
mantenimento a carico dell'altro, il provvedimento con il quale il tribunale adito dichiara
inammissibile l'istanza di revisione è suscettibile, ove non impugnato, di passare in cosa giudicata,
con la conseguenza, pertanto, che è inammissibile una richiesta di revisione dell'assegno basata sulla
prospettazione degli stessi fatti già valutati nel precedente procedimento ex art. 9 l. n. 898 del
1970.
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