La surrogazione dell'ente pubblico che corrisponde l'assegno per i figli nei diritti del genitore affidatario può essere stabilita solo da una legge statale. - Corte cost. 18 marzo 2005, n. 106
- Surrogazione dell'ente pubblico -
E' illegittima
per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione la legge della Provincia di
Bolzano che prevede la surrogazione legale della Provincia nei diritti di credito del genitore
affidatario di figli minori cui non venga corrisposta da parte dell'altro genitore il contributo di
mantenimento disposto in sede giudiziaria. La disciplina della surrogazione, infatti, deve farsi
rientrare nella competenza statale esclusiva concernente l'"ordinamento civile" e non è riconducibile
alla diversa materia della "assistenza e beneficenza pubblica" di esclusiva competenza provinciale.
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