È legittima la mancata previsione dell'attenuante dei casi di minore gravità per il reato di violenza sessuale di gruppo. - Corte cost. 26 luglio 2005, n. 325
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) -
La misura della sanzione penale
scelta dal legislatore sfugge al sindacato di costituzionalità, salvo che sotto il profilo della
ragionevolezza, censurabile allorché siano state previste pene diverse per fattispecie analoghe. Tale
non è il caso della violenza sessuale di gruppo rispetto a quella monosoggettiva, con la conseguenza
che deve ritenersi infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 609 octies c.p. ("Violenza sessuale di gruppo"), nella parte in cui non
prevede per tale reato l'applicabilità dell'attenuante dei "casi di minore gravità", prevista invece
per la violenza sessuale individuale.
autore:
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Le indagini del PM a fondamento della pronuncia di decadenza dalla responsabilità ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
Infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla pena naturale sull’omicidio colposo del ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Convivenza. Configura il reato di maltrattamenti anche la condotta reiterata e non ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
E’induzione con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima il procedimento di ... |