Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è sanzionatorio dell'inadempimento dell'obbligazione civile ma si realizza solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 22 settembre 2004, n. 37137
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
L'inadempimento
dell'obbligazione civile di mantenimento del coniuge, di fronte al quale l'avente diritto al
mantenimento può tutelare i propri interessi dinanzi al competente giudice civile, non integra di per
sé gli estremi della violazione degli obblighi di assistenza familiare nella previsione di cui al 2°
comma n. 2 dell'art. 570 c.p. L'illecito in questione, infatti, è rapportato unicamente alla
sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili
per vivere, nonché al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è
obbligato.
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