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Ciascuno dei coniugi, intervenuto lo scioglimento della comunione, può chiedere la divisione del patrimonio comune e il rimborso delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e utilizzate per spese comuni. - Cass. sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896

Martedì, 24 Maggio 2005
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Rimborsi e restituzioni -
Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Perciò i rimborsi e le restituzioni tra coniugi si possono chiedere solo dopo lo scioglimento della comunione, in sede di divisione dei beni comuni.

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