Ciascuno dei coniugi, intervenuto lo scioglimento della comunione, può chiedere la divisione del patrimonio comune e il rimborso delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e utilizzate per spese comuni. - Cass. sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896
- Rimborsi e restituzioni -
Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per
effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio
comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del Cc. Perciò i rimborsi e
le restituzioni tra coniugi si possono chiedere solo dopo lo scioglimento della comunione, in sede di
divisione dei beni comuni.
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