Il coniuge in comunione legale del promissario venditore non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal promissario acquirente. - Cass. sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20867
- Litisconsorzio -
Nel giudizio conseguente alla domanda, avente
natura personale, proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 cod. civ. per l'esecuzione
specifica di un contratto preliminare di vendita immobiliare concluso con un soggetto, in veste di
promittente venditore, coniugato in regime di comunione dei beni, non sussiste la necessità di una
integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore il cui consenso è
stato pretermesso, non ricorrendo una situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed
inscindibile con pluralità di soggetti, e non rivestendo quindi il coniuge che non ha partecipato
all'atto la qualità di litisconsorte necessario.
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