Nelle cooperative a contributo statale la proprietà si acquista al momento della stipulazione del mutuo. - Cass. sez. I, 11 giugno 2005, n. 12382
-
Limiti e presupposti -
In ipotesi di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il
momento rilevante al fine di stabilire l'acquisto della titolarità dell'immobile e, quindi, di
verificare se esso ricade nella comunione legale, va individuato in quella della stipulazione, da
parte del socio, del contratto di mutuo individuale. Solo in tal modo, infatti, assumendo la veste di
semplice mutuatario, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio e l'edificio passa
in regime di proprietà frazionata, cui partecipa la stessa cooperativa per le unità non ancora
trasferite a singoli assegnatari.
autore:
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |
Venerdì, 23 Giugno 2023
Scioglimento della comunione. Divisione dell'intero compendio, salvo volontà contraria - Cass. Civ., ... |
Giovedì, 15 Giugno 2023
Compresi nella comunione de residuo i crediti del professionista per prestazioni eseguite ... |
Mercoledì, 19 Aprile 2023
Casa coniugale occupata da un solo coniuge. Nessuna indennità in mancanza di ... |