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La divisione dei beni in comunione si fa per quote uguali. - Cass. sez. I, 24 luglio 2003, n. 11467

- Divisione -
La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa per una delle cause indicate nell'articolo 191 del codice civile si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo articolo 194 del codice civile, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico degli acquirenti, non facendosi luogo all'applicazione della disciplina della comunione ereditaria.

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