La comunione legale cessa con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa della separazione consensuale. - Cass. sez. I, 24 dicembre 2004, n. 23974
- Cessazione -
La comunione legale tra coniugi (in forza dell'articolo
191 del Cc) cessa con il passaggio in giudicato della sentenza che sancisce la separazione giudiziale
o con il provvedimento di omologazione della separazione consensuale, atteso che solo gli indicati
provvedimenti sono idonei a mutare lo status dei coniugi. E', pertanto, privo di qualsiasi rilevanza,
al detto scopo, il provvedimento con il quale il presidente del tribunale abbia – ai sensi
dell'articolo 708 del Cpc – autorizzato i coniugi a vivere separati.
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