Le obbligazioni personali contratte prima del matrimonio non vincolano l'altro coniuge. - Cass. sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16361
- Amministrazione e
responsabilità -
Stante il disposto di cui all'articolo 189 del codice civile secondo cui i
beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio, ove uno di questi abbia, con preliminare stipulato anteriormente al matrimonio, promesso
in vendita a un terzo un immobile di edilizia popolare ed economica, di cui era assegnatario, la
domanda di esecuzione specifica di quel contratto non può trovare accoglimento ove proposta,
successivamente al matrimonio, nei confronti di entrambi i coniugi, nelle more divenuti proprietari
dell'immobile stesso in regime di comunione legale.
autore:
Lunedì, 5 Dicembre 2022
L'acquisto esclusivo può essere contestato. Cass. sez. II, Ord. 29 novembre 2022, ... |
Martedì, 29 Novembre 2022
L'intervento adesivo del coniuge non acquirente non rileva come atto negoziale di ... |
Martedì, 22 Novembre 2022
Nessuna comunione tacita familiare tra i coniugi se il bene è stato ... |
Mercoledì, 29 Giugno 2022
I limiti delle domande e della fase sommaria presidenziale del giudizio di ... |