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Il tenore di vita può essere legittimamente desunto dalla potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 8 agosto 2003, n. 11965

Venerdì, 8 August 2003
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Tenore di vita -
Condizioni, per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono, da un lato, la non titolarità, da parte di quest'ultimo, di adeguati redditi propri - cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio dall'altro, la disparità economica tra le parti. Deriva, da quanto precede, pertanto, che ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l'assegno il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto all'assegno, infine, il giudice, per determinare il quantum deve tenere conto anche, degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.

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