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Il giudice può indicare una decorrenza per l'assegno divorzile diversa dalla data della domanda. - Cass. sez. I, 21 luglio 2004, n. 13507

Mercoledì, 21 Luglio 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Decorrenza -
Il criterio in virtù del quale, in presenza di sentenza non definitiva di divorzio, l'assegno disposto ai sensi dell'articolo 4, 10° co, legge n. 898/1970 (novellato dall'articolo 8, legge 6 marzo 1987, n. 74) può farsi decorrere dalla data della domanda - non dovendo un diritto essere pregiudicato dalla durata del processo - attiene soltanto al profilo dell'an debeatur e non interferisce nel giudizio per la determinazione del quantum dell'assegno allorché, invece, l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi postula diverse decorrenze, coincidenti con le date dei mutamenti (Cass. n. 14886/2002, 4011/1999, 9028/1998, 2870/1994, tutte riferite all'analogo caso della separazione dei coniugi, ma il cui principio di diritto è applicabile alla fattispecie dell'assegno di divorzio). Quando il petitum si limiti, come nel caso alla definizione dell'ammontare dell'assegno, non è quindi inibita la decorrenza della misura modificata di esso da una data diversa, rispetto alla previsione della norma citata; non diversamente da come accadrebbe, d'altronde, se fosse introdotta la procedura di revisione prevista dal successivo articolo 9. (Per la distinta ipotesi di controversia vertente sull'attribuzione dell'assegno, cfr. Cass. nn. 3351/2003, 6737/1995).

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