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Nelle azioni di status, l'ascolto del minore è certamente necessario ma non vincolante per il giudicante. Cass. civ. Sez. I, Ord.6 novembre 2019, n. 28521; Pres. Giancola, Cons. Rel. Tricomi

Mercoledì, 13 Novembre 2019
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord.6 novembre 2019, n. 28521; Pres. Giancola, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azioni di status, l'ascolto del minore è certamente necessario, anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante, nell'ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, onde la sua omissione per i rilevanti effetti che possono derivarne non solo sul piano procedimentale, ma anche sul piano sostanziale, non può trovare giustificazione né nel "dubbio" circa la capacità di discernimento del minore, né su ragioni di mera opportunità, come avvenuto nel caso in esame.

Per temperare l'obbligatorietà dell'adempimento, non è invocabile il mero dubbio circa la capacità di discernimento, assertivamente collegato ad un ritardo nello sviluppo del linguaggio, poiché questo non è sufficiente ad escludere l'ascolto ex art. 315 bis c.c., giustificabile solo per l'assenza di capacità di discernimento.

autore: Zadnik Francesca