Appello - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196
Se l'appello è introdotto
con citazione l'atto deve essere depositato nei termini e non semplicemente notificato nei
termini.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello avverso le sentenze di
separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento,
dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione
- alla decisione in camera di consiglio; detto
atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine
perentorio di cui artt. 325 e 327 c.p.c, con la conseguenza che l'appello che sia proposto con
citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di
conservazione degli effetti degli atti processuali, solo se il relativo atto "risulti depositato nel
rispetto di tali termini" (così Cass. 10 agosto 2007 n. 17645, 17 novembre 2006 n. 24502 e 10 marzo
2006 n. 5304, 26 ottobre 2005 n. 20687, 22 luglio 2004 n. 13660).
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