Successioni distinte, azione di riduzione e separazione delle masse

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 30 luglio 2026 n. 24242 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Graziano

Successioni distinte, azione di riduzione e separazione delle masse ereditarie


Successione legittima - Successione necessaria - Azione di riduzione - Lesione di legittima - Riunione fittizia - Quota disponibile - Quota di riserva - Donazione indiretta - Imputazione ex se - Masse ereditarie distinte - Coniuge superstite

Mercoledì, 5 Agosto 2026
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 30 luglio 2026 n. 24242 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Graziano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successione necessaria, quando il legittimario deduca la lesione della quota di riserva in relazione a liberalità provenienti da distinti de cuius, non è consentita la considerazione unitaria delle masse ereditarie, neppure ove entrambe le successioni siano ab intestato e gli eredi siano i medesimi. Le operazioni di riunione fittizia, determinazione della disponibile e della quota di riserva, nonché l’imputazione delle donazioni ricevute dai legittimari, devono essere compiute separatamente per ciascuna successione, ai sensi dell’art. 556 c.c., tenendo conto delle diverse quote di riserva previste dagli artt. 537 e 542 c.c. e, nel caso di premorienza di uno dei coniugi, anche della quota spettante al coniuge superstite. L’omessa distinta ricostruzione delle masse impedisce la verifica della dedotta lesione di legittima e giustifica il rigetto della domanda di riduzione e delle domande di accertamento delle liberalità ad essa strumentali. L’assorbimento delle questioni ulteriori, conseguente alla decisione assorbente, non integra vizio di omessa pronuncia, poiché comporta una decisione implicita sulle domande assorbite.


Un coerede conveniva in giudizio la sorella per far accertare che l’acquisto della nuda proprietà di un immobile, intestata a quest’ultima, integrasse una donazione indiretta proveniente dal padre e avesse determinato la lesione della propria quota di legittima. Chiedeva inoltre la ricostruzione dell’asse ereditario dei genitori, l’integrazione mediante restituzione di una somma donata dalla madre alla convenuta, il rimborso di spese sostenute nell’interesse della comunione e la divisione del patrimonio relitto. La convenuta resisteva e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale relativa a somme asseritamente ricevute dal fratello.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano in mediazione un accordo sulla divisione degli immobili. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sul compendio immobiliare, rigettava le domande di simulazione e riduzione, nonché la riconvenzionale, e regolava i rapporti di dare-avere per spese. La Corte d’appello confermava la decisione, osservando che il ricorrente, avendo dedotto liberalità provenienti da entrambi i genitori, avrebbe dovuto ricostruire separatamente le rispettive masse ereditarie, calcolando per ciascuna successione la quota disponibile e le quote di riserva.
La Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha ribadito che anche nella successione legittima può concorrere la successione necessaria quando le donazioni compiute in vita eccedano la disponibile, rendendo necessario l’esercizio dell’azione di riduzione. Tale verifica, tuttavia, non può essere effettuata cumulando le successioni di soggetti diversi: nel caso di specie, la successione del padre, aperta in presenza del coniuge superstite e dei figli, e quella della madre, aperta in presenza dei soli figli, erano soggette a diverse quote di riserva. La mancata separazione delle masse ereditarie ha quindi impedito l’accertamento della lesione lamentata. È stata altresì esclusa l’omessa pronuncia sui motivi d’appello dichiarati assorbiti, poiché la decisione sulla questione assorbente implicava il rigetto delle ulteriori doglianze.

Successione legittima - Successione necessaria - Azione di riduzione - Lesione di legittima - Riunione fittizia - Quota disponibile - Quota di riserva - Donazione indiretta - Imputazione ex se - Masse ereditarie distinte - Coniuge superstite – Rif. Leg. artt. 537, comma 2, 542, comma 2, 553 e ss., 556, 564, 747, 750 e 751 c.c.; artt. 112 360, comma 1, n. 4), 380-bis.1 c.p.c..

editor: Cianciolo Valeria