No all’interdizione qualora l’indole docile della beneficiaria e la semplicità degli interessi da tutelare escludano la necessità di misure totalmente ablative della dignità della persona.

Tribunale di Nola, sent. 25 giugno 2026
Amministrazione di Sostegno – Interdizione – Inabilitazione – Natura degli interessi da tutelare – Attività da compiere – Dignità della persona

Lunedì, 20 Luglio 2026
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale Nola, Sez. II, Sent., 25/06/2026, n. 2858 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Mentre nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, la misura dell’amministratore di sostegno è stata pensata con la finalità di limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, e la scelta tra l’una e l’altra misura potrà effettuata dal giudice sulla base dei dati raccolti e del tipo di attività che deve essere compiuta.

Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio, vuoi per la semplicità delle operazioni e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di supporto nei suoi confronti, dovrà corrispondere l'amministrazione di sostegno.

Pertanto laddove, nonostante la patologia da cui è affetto il beneficiario, l'indole docile unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere, escludano la necessità di ricorrere a forme di tutela privative della dignità della persona, è opportuno procedere alla nomina di amministratore di sostegno, rigettando la richiesta di interdizione. 

Rif. Leg. Art. 404 e ss. c.c.

 

editor: Fossati Cesare