Amministrazione di sostegno: nullità del procedimento di sostituzione dell’amministratore se la beneficiaria non è parte e non viene ascoltata - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 luglio 2026 n. 23242

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 luglio 2026 n. 23242 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, nel procedimento avente ad oggetto la sostituzione dell’amministratore, il beneficiario, ove non versi in stato di incapacità assoluta, conserva la capacità processuale, il diritto di partecipare personalmente al giudizio e la facoltà di essere ascoltato dal giudice; ne consegue la nullità del procedimento qualora egli non sia destinatario degli atti introduttivi e non sia posto in condizione di interloquire, dovendo la sua volontà essere tenuta nella massima considerazione e potendo essere disattesa solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente motivate.

La madre della beneficiaria di un’amministrazione di sostegno aveva chiesto al giudice tutelare la sostituzione dell’amministratore nominato, domandando di essere designata in sua vece, ovvero di essere affiancata all’amministratore. Il giudice tutelare respingeva l’istanza, valorizzando l’assenza di mutamenti della situazione di fatto, la patologia psichiatrica della beneficiaria e le criticità emerse nel rapporto madre-figlia, ritenute tali da rendere preferibile la permanenza di un soggetto estraneo al nucleo familiare.
Il Tribunale di Vicenza, in sede di reclamo, confermava il decreto, osservando che l’amministratore esterno si era attivato nell’interesse della beneficiaria anche sul piano personale, sociale e relazionale, e che il conflitto familiare rendeva inopportuna la sostituzione richiesta. La madre proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata notifica degli atti alla beneficiaria e la mancata sua partecipazione personale al procedimento, anche nella fase di gravame.
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, rilevando che la beneficiaria non era stata parte processuale nel merito, non risultava destinataria degli atti di impulso del procedimento diretto alla sostituzione dell’amministratore e non era stata ascoltata. Ribadito che il beneficiario conserva capacità processuale e diritto di interlocuzione diretta con il giudice tutelare, la Corte ha dichiarato assorbite le ulteriori censure, cassando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Amministrazione di sostegno - Sostituzione dell’amministratore di sostegno – Beneficiario - Audizione del beneficiario - Capacità processuale; contraddittorio - Diritto di difesa - Nullità del procedimento - Giudice tutelare - Reclamo - Soggetto estraneo al nucleo familiare – Rif. Leg. artt. 405, 408, 409, 410 e 413 c.c.; art. 1 legge 9 gennaio 2004, n. 6; artt. 75, 101, 360, comma 1, nn. 3 e 4, 473-bis.55, 473-bis.58 e 739 c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

editor: Cianciolo Valeria