Violenza sessuale in danno di minore - Cass. Pen., Sez. I, Sent. 26 agosto 2026, n. 31918

Per taluni gravi delitti, quali la violenza sessuale aggravata, la concessione dei benefici, ivi comprese le misure alternative alla detenzione, è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale.

Lunedì, 14 Settembre 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto penale minorile
Cass. Pen., Sent. 26 agosto 2026, n. 31918 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedimento minorile – Violenza sessuale in danno di minore – Minore gravità - Misure alternative alla detenzione – Osservazione della personalità per un anno – Pericolo di recidiva – Pericolosità sociale

Rif. Art. 4-bis, comma 1-quater, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.); Artt. 609-bis, 609-ter c.p.

Secondo una lettura logico-sistematica dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. Pen., i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.
La previsione per l'autore di determinati reati di un periodo minimo obbligatorio di osservazione scientifica della personalità per l'accesso ai benefici penitenziari risponde all'esigenza di consentire - a fronte di reati di particolare gravità - una più penetrante valutazione del percorso di rieducazione del condannato, al fine di scongiurare il pericolo di recidiva. In altri termini, è previsto un percorso differenziato per gli autori di una serie di reati contro la libertà sessuale, perseguendo, così, in modo più adeguato l'obiettivo del recupero e della risocializzazione degli stessi attraverso la scansione del percorso rieducativo in modo che la corrispondente attività, protratta per quel lasso temporale minimo e inderogabile, abbia la concreta possibilità di condurre il gruppo di osservazione all'affidabile valutazione della personalità del detenuto o dell'internato.
D’altro canto non è stabilita alcuna preclusione assoluta di accesso ai benefici, ma ne è prevista una diversa modalità, giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto.

editor: Fossati Cesare