In tema di continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenne va considerata l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali sulla programmazione delle condotte illecite. Cass. pen. sez. I sent. 2 marzo 2026, n. 8152
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 488/1998, applicandosi le disposizioni normative, anche sul piano della prova dell'unitarietà della preventiva ideazione, in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore di età, in tema di continuazione dei reati, mentre lo "stile di vita" riveste normalmente un valore sintomatico molto marginale e non elevato, laddove si vada a esaminare la situazione di un minore, invece, occorre considerare congruamente la particolare intensità dell'adesione a scelte esistenziali condizionate dall'ambiente, nonché dal carattere e dall'immaturità del soggetto attivo, la cui personalità è, per definizione, ancora in fase di evoluzione.
In siffatte circostanze, tali scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
Rif. Leg. Artt. 56-628, 628, 648 c.p.; Art. 1 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488
Reati continuati – Adeguamento alle esigenze del minore - Stile di vita – Scelte esistenziali – Fattore ambientale – Immaturità del soggetto
editor: Fossati Cesare
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