Nullità della clausola testamentaria e nomina del figlio minore unico erede

Appello di Milano, Sez. II, sentenza 13 luglio 2026, n. 2151 – Pres. Pirola, Cons. Est. Andretta

Testamento olografo, libertà testamentaria e nullità della clausola che impone all’erede di nominare a sua volta il figlio quale unico erede


Successione - Testamento olografo - Interpretazione del testamento - Volontà del testatore - Sostituzione fedecommissaria - Condizione illecita - Libertà testamentaria - Patti successori - Nullità del testamento - Motivo illecito determinante –Nomina curatore del minore

Mercoledì, 5 Agosto 2026
Giurisprudenza | Merito | Successioni
Appello di Milano, Sez. II, sentenza 13 luglio 2026, n. 2151 – Pres. Pirola, Cons. Est. Andretta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di interpretazione del testamento, il ricorso a elementi estrinseci alla scheda testamentaria ha carattere meramente sussidiario e può rilevare solo quando la volontà del testatore non emerga con chiarezza dal testo dell’atto, dovendo invece attribuirsi valore preminente all’elemento letterale, valutato nel quadro complessivo delle disposizioni e secondo il canone di conservazione del testamento.
Non integra sostituzione fedecommissaria la clausola con cui il testatore, dopo avere istituito erede la propria compagna di determinati beni, le imponga di nominare, alla propria morte, unico erede il figlio comune, poiché difetta la duplice delazione direttamente riconducibile alla volontà del testatore e il trasferimento al secondo chiamato presuppone un autonomo atto di ultima volontà dell’istituita.
Tale clausola, tuttavia, ove diretta a vincolare la libertà testamentaria dell’istituita e a imporle di conservare i beni ricevuti per trasmetterli al figlio, configura una condizione risolutiva potestativa illecita, contraria all’ordine pubblico, in quanto lesiva del principio di libertà e revocabilità delle disposizioni mortis causa. Se detta clausola costituisce l’unico motivo determinante dell’attribuzione testamentaria, la sua illiceità determina, ai sensi degli artt. 626 e 634 c.c., la nullità dell’intero testamento.
 
Successione - Testamento olografo - Interpretazione del testamento - Volontà del testatore - Sostituzione fedecommissaria - Condizione illecita - Libertà testamentaria - Patti successori - Nullità del testamento - Motivo illecito determinante –Nomina curatore del minore -  Rif. Leg. artt. 320, 566, 590, 626, 634, 636, 647, 692, 1362 e 1367 cod. civ.; art 127-ter, 352 e 747 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria