L'addebito della separazione resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali - Corte d'Appello Roma, Sent., 19 maggio 2026, n. 4167
In tema di addebito della separazione, la sussistenza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale per cui la violazione di detto obbligo derivante dal matrimonio deve essere idonea a fondare, secondo il compendio assertorio e probatorio della parte che chiede l'addebito della separazione, il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza. Infatti, l'addebito della separazione al coniuge cui la violazione è ascritta resta escluso dalla prova dell'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali. Inoltre, in punto di ripartizione dell'onere della prova secondo la regola declinata all'art. 2697 c.c. incombe sulla parte che richiede l'addebito l'onere di dimostrare tanto la violazione, da parte dell'altro coniuge, dei doveri nascenti dal matrimonio, quanto il nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Separazione dei coniugi – Addebito della separazione – Infedeltà – Onere probatorio; Rif. Leg. Art. 2697 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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