L'affidamento del minore non condiviso costituisce eccezione al diritto e al valore della bigenitorialità - Corte d'Appello Ancona, Sez. II, Sent., 21 aprile 2026, n. 449

Corte d'Appello Ancona, Sez. II, Sent., 21 aprile 2026, n. 449; Pres. Federico, Rel. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di affidamento di figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.


Divorzio - Affidamento e mantenimento dei figli - Provvedimenti riguardo ai figli – Procedimento civile; Rif. Leg. Artt. 330 e 33 c.c.

editor: Ferrandi Francesca